Sovraccarico Biomeccanico: riportiamo il nuovo Decreto n°16750 del 21.12.2017.
DECRETO N°16750 DEL 21.12.2017 SUL SOVRACCARICO BIOMECCANICO
La regione Lombardia, in data 21.12.2017, ha emanato il decreto n° 16750 avente come oggetto indirizzi per la sorveglianza sanitaria dei soggetti esposti al rischio da Sovraccarico Biomeccanico.
Tali linee guida hanno l'obbiettivo di facilitare il compito del Medico Competente sia nella stesura del piano sanitario che nell'espressione del giudizio di idoneità in lavoratori esposti a tale rischio. Il piano sanitario proposto non va applicato rigidamente ma va adattato alle singole situazioni specifiche.
EPIDEMIOLOGIADa diversi anni in Italia si assiste ad un incremento costante delle denunce di Malattie Professionali (MP) e, fra queste, le patologie ascrivibili al rischio da sovraccarico costituiscono il numero preponderante (in Italia risultano essere il 73.7% mentre in regione Lombardia il 59%).
Valutando gli allegati 3b, il rischio a cui sono maggiormente esposti i lavoratori Italiani, soggetti a sorveglianza sanitaria, è la Movimentazione Manuale dei Carichi (inclusa la movimentazione dei pazienti) in linea con il dato europeo. Il rischio da sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore, invece, risulta essere sottostimato rispetto al dato europeo.
Le patologie denunciate a carico dell'arto inferiore sono circa il 4,26% (distretto maggiormente interessato è il ginocchio).
FINALITA' DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA
L'attivazione di un programma di sorveglianza sanitaria dei disturbi e/o patologie causate dal sovraccarico biomeccanico ha una finalità preventiva sia per quanto riguarda il singolo lavoratore sia per quanto riguarda la collettività.
A livello individuale è fondamentale che il MC possa tutelare gli ipersuscettibili, onde evitare l'insorgenza di patologie. Inoltre ha l'obbiettivo di eseguire diagnosi precoci col fine di ridurre i quadri conclamati e più gravi. In caso di patologia conclamata mette in atto misure protettive adeguate.
A livello collettivo è utile per integrare la valutazione dei rischi, per eseguire bilanci di salute della popolazione lavorativa specifica, e per effettuare comparazioni con altri gruppi di lavoratori.
Come per tutte le attività cliniche, il percorso diagnostico si articolo in anamnesi, esame obiettivo ed eventuali accertamenti strumentali e/o esami ematochimici. In particolare è necessaria un anamnesi accurata attraverso questionari anamnestici standardizzati. A seconda del dato ottenuto da tali questionari si procederà con eventuali accertamenti aggiuntivi.
CRITERI E PERIODICITÀ DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA
I 2 criteri che orientano alla sorveglianza sanitaria sono:
- Esistenza di un potenziale rischio lavorativo;
- Prevalenza dei disturbi maggiore rispetto ai lavoratori non esposti.
Il decreto riporta poi delle tabelle, ove in base all'indice di rischio, vengono fornite indicazioni sulla tipologia e periodicità degli accertamenti da svolgere in sorveglianza sanitaria. Vi è una tabella per il sollevamento e trasporto, una per il traino e spinta, una per la movimentazione dei pazienti, una per il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e una per il sovraccarico biomeccanico degli arti inferiori.
Tale indicazioni si basano su indici di rischi ottenuti tramite valutazione del rischio specifiche (OCRA, NIOSH, MAPO, etc).
ORGANIZZAZIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA
Nella fase di screening vi sono principalmente 3 step da seguire:
- Anamnesi accurata tramite questionari specifici (LIVELLO ANAMNESTICO);
- Valutazione clinico funzionale del rachide, degli arti superiori e degli arti inferiori nei casi di anamnesi positiva (LIVELLO CLINICO);
- Accertamenti strumentali e specialistici in caso di anamnesi e valutazione clinico funzionale positiva, in particolar modo se si prevede l'espressione di un giudizio di idoneità con limitazioni (LIVELLO CLINICO).
Il decreto riporta poi in allegato i questionari riconosciuti per l'esecuzione di un anamnesi mirata. Inoltre riporta questionari per la valutazione clinico-funzionale del rachide, degli arti superiori e inferiori con le manovre specifiche da eseguire.
Dopo un attenta visita eseguita al singolo, è fondamentale la L'analisi dei dati collettivi. Tale analisi è utile per valutare la qualità del Documento di Valutazione dei Rischi apportando eventuali variazioni, e per integrare o modificare il protocollo sanitario.
IDONEITA' LAVORATIVA
L'idoneità lavorativa, spesso interpretata come la sola riduzione delle capacità lavorative del lavoratore, esprime invece l'adeguatezza dell'attività lavorativa rispetto ai potenziali rischi professionali e, in tal senso, può essere interpretata come indicatore specifico di rischio del posto di lavoro. E' quindi fondamentale inserire un sistema di gestione delle idoneità lavorative condiviso con le figure di riferimento, ovvero DL, RSPP, MC, RLS, Formatori. Sarebbe inoltre utile che tale sistema fosse a conoscenza con chi gestisce direttamente l'organizzazione del lavoro (dirigenti e preposti).
Il MC, in caso di patologie medio/gravi, potrà esprimere un giudizio di idoneità con limitazioni temporanee o permanenti.
Sono stati formulati criteri di definizione di valori "accettabili" di carico sollevato per soggetti con patologie. Tali criteri sono solo un ipotesi empirica poiché non esistono studi validati che dimostrino tale ipotesi.
Per la popolazione lavorativa patologica (medio/grave) l'indice di rischio andrebbe calcolato a partire dai 15 kg per i maschi e 10 kg per le femmine. La movimentazione andrebbe eseguita esclusivamente con spostamento verticale compreso tra le spalle e le ginocchia. La limitazione spesso prevede una riduzione dei tempi di sollevamento.
Per quanto riguarda i soggetti patologici esposti a SBAS è opportuno:
- Individuare le postazioni di lavoro utilizzabili attraverso le diverse fasi:
- Formazione alla valutazione e riprogettazione dei posti e dei compiti ripetitivi;
- Predisposizione di una lista di compiti e posti di lavoro "potenzialmente adatti";
- Analisi e valutazione tramite OCRA dei posti individuati;
- Suggerimento di eventuali modifiche da apportare al posto di lavoro;
- Verifica della fattibilità e dei tempi di attuazione dei provvedimenti di riprogettazione.
- Abbinamento del compito e del posto di lavoro con le singole affezioni:
- Classificazione del posto di lavoro per i soggetti patologici (ottimo senza limitazioni, con limitazioni, con modifiche, buono con modifiche, non adatto);
- Classificazione della patologia per entità (grave, media, lieve, forma anamnestica) e per distretto coinvolto (scapolo-omerale, gomito, polso, mano/dita).
ADEMPIMENTI MEDICO LEGALI
Nei casi in cui venga evidenziata e diagnosticata, nel corso della sorveglianza sanitaria, una franca patologia muscolo scheletrica da sovraccarico biomeccanico, si determina la necessità di provvedere a tre adempimenti medico legali:
- Referto all'autorità giudiziaria in caso di patologia grave o gravissima (Art. 365 del Codice Penale, Art 344 del Codice di Procedura Penale);
- Denuncia di Malattia Professionale al servizio PSAL dell' ATS e all'INAIL (art. 139 del DPR 1124/65 e del D.M. 10/06/2014);
- Certificazione INAIL.
Di seguito si riporta il link dove è possibile scaricare in file pdf l'intero documento cliccando nel riquadro:
www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiIk5OhxtTYAhXC7xQKHcXQB5QQFgguMAE&url=http%3A%2F%2Fnormativasan.servizirl.it%2Fport%2FGetNormativaFile%3FfileName%3D12160_Decreto%252016750_2017_SS%2520rischio%2520biomeccanico.pdf&usg=AOvVaw1VgA-u092n9BghTUfAaCW4